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L'Azienda Sanitaria Locale di assicura ai cittadini nel proprio territorio i servizi e le prestazioni di:
- assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro
- assistenza sanitaria di base
- assistenza specialistica semiresidenziale e territoriale
- assistenza ospedaliera
- assistenza sanitaria residenziale a persone non autosufficienti e lungodegenti stabilizzati
2. PRINCIPI FONDAMENTALIL'Azienda sanitaria si impegna ad erogare i servizi sanitari ispirandosi direttamente ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Gennaio 1994; tali principi sono i seguenti:
2.1 EGUAGLIANZAI servizi sono erogati secondo regole uguali per tutti, a prescindere dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalle condizioni economiche, dalla religione, dalle opinioni politiche; il principio di eguaglianza significa anche garantire parità di trattamento sia tra le diverse aree geografiche dì utenza sia fra le diverse categorie di utenti.
2.2 IMPARZIALITA' nell'erogazione del servizio vanno tenuti, nei confronti degli utenti, comportamenti ispirati a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità
2.3 CONTINUITA'l'erogazione dei servizi pubblici deve essere continua, regolare e senza interruzioni; i casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla legge facendo attenzione a provocare agli utenti il minor disagio possibile.
2.4 DIRITTO DI SCELTAl'utente ha il diritto di scegliere il soggetto erogatore del servizio sul territorio nazionale e all'estero nei casi previsti dalla normativa vigente
2.5 PARTECIPAZIONEal cittadino/utente è garantita la partecipazione nella fruizione dei servizi sanitari anche attraverso le associazioni di volontariato e di tutela; più specificatamente il principio della partecipazione viene assicurato riconoscendo al cittadino il diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano, il diritto di proporre osservazioni e suggerimenti per il miglioramento del servizio fornendo anche una propria valutazione sulla qualità dello stesso
2.6 EFFICIENZA ED EFFICACIAi servizi sanitari pubblici devono essere erogati in modo da garantire un risultato qualitativamente valido ed una economicità nell'impiego delle risorse
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